Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Cosa
Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
Quanto costa
E' previsto il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali
Tempi
Entro 30 giorni il Responsabile del Servizio deve adottare un provvedimento espresso e motivato sulla richiesta avanzata, con la comunicazione dell'esito al richiedente agli eventuali soggetti contro interessati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Come fare richiesta
La richiesta di accesso generalizzato non deve essere motivata e deve essere presentata al Servizio o all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto unitamente a copia di un documento di identità valido.
Può essere presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica del Servizio interessato
- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio interessato
- tramite servizio postale all'indirizzo Comune di Latiano – Via Battisti, 4
- direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Latiano – Via Battisti, 4 – Piano Primo
La richiesta deve consentire all'ufficio di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l’interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d.lgs. n. 33/2013).
Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
all'indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
all'indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- tramite posta ordinaria all'indirizzo Comune di Latiano – Via Battisti, 4
- direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Latiano – Via Battisti, 4 – Piano Primo
Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la prima richiesta e la risposta fornita dall'ufficio, e gli eventuali relativi allegati.
Il Responsabile della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.
Tutela
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.
Si allegano per ogni idoneo approfondimento:
- Circolare n. 1 del 2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
- Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33-2013 (Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016)