COSA
Bonus gas
(fonti AREA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti)
Che cosa è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo
CHI
Chi ne ha diritto:
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
- ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
Chi è il cliente diretto?
Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l'abitazione, a carattere familiare, di residenza. L'intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica: la domanda di bonus può essere fatta solo dall'intestatario del contratto.
Chi è il cliente indiretto?
Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il richiedente il bonus non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).
Un cliente intestatario sia di fornitura individuale che di fornitura centralizzata ha diritto al bonus?
Sì, il bonus è riconosciuto anche alla forniture miste (ad esempio fornitura individuale per l'acqua calda e la cottura cibi e fornitura centralizzata per il riscaldamento) purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per l'accesso.
Si può chiedere il bonus per un contratto che alimenta i servizi comuni del condominio?
No, il bonus per le forniture centralizzate può essere richiesto solo nel caso in cui la fornitura alimenti un'abitazione residente.
Si può richiedere il bonus se si utilizzano gas GPL o gas in bombola ?
No, il bonus è riconosciuto solo per le forniture servite da gas naturale trasportato da reti di distribuzione.
COME
Come si richiede:
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per presentare la domanda servono:
- documento di identità
- eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura)
- modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione
- attestazione ISEE in corso di validità
- allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
- l'allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000);
- autocertificazione dell'utilizzo del gas naturale
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
- codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas). E' un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.
I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l'erogazione del bonus) e presso i Comuni.
E' possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus elettrico che quello del gas per disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune o al CAF.
E' possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?
Sì, compilando l'apposito modulo Allegato D per le deleghe.
QUANTO
Quanto vale il bonus per disagio economico?
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Calcolo dell'importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari
Come viene corrisposto il bonus?
L'erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).
- Per i clienti diretti: l'erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un'unica soluzione ma l'ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell'istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
- Per i clienti indiretti: l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.
- Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.
Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
- Per i clienti diretti: nella bolletta viene inserito un messaggio nel quale si comunica al cliente la concessione del bonus. L'importo relativo all'applicazione del bonus viene indicato in dettaglio in ogni bolletta (nella sezione totale servizi di rete - quota fissa), per tutto il periodo in cui se ne beneficia.
- Per i clienti indiretti: con un'apposita comunicazione di SGAte i clienti indiretti vengono informati dell'accettazione della domanda e della data a partire dalla quale è possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali. L'importo può essere riscosso dal soggetto avente diritto, nel periodo indicato nella comunicazione (in genere due mesi), presentando un documento di identità e il codice fiscale.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
- Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.
Se non si riscuote il bonus nel periodo indicato, cosa bisogna fare?
I clienti indiretti che non hanno ritirato il bonifico domiciliato nei tempi stabiliti (i due mesi indicati nella lettera di SGAte), possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l'apposito modulo Greperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell'Autorità. In tale modulo è possibile delegare per l'incasso del bonifico una persona diversa dall'intestatario della fornitura che ha effettuato la domanda di bonus.
Attenzione: la domanda di riemissione deve essere presentata almeno un mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di SGAte. Ad esempio, se nella lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2013, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2014.
Si può riscuotere il bonus se l'intestatario del bonifico domiciliato è deceduto?
Si, l'erede legittimo può fare richiesta di riemissione del bonifico presentando nel comune di residenza dell'erede:
- i documenti che attestano il suo stato di erede
- il modulo Gbis
- numero identificativo della domanda originaria presentata per ottenere il bonus (reperibile sulle comunicazioni ricevute da SGAte).
Rinnovo e variazioni
Come si rinnova la domanda di bonus?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).
Il sistema SGAte invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
I moduli da utilizzare sono, in alternativa:
- Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il modulo A;
- Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l'agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.
Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?
Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.
Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
In caso di cambio residenza:
- per i clienti diretti (forniture individuali) durante il periodo in cui è già attivo il bonus gas, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VR(variazione residenza) e il bonus viene trasferito sul nuovo contratto di fornitura gas già attivato, fino alla scadenza originaria del diritto. Ad esempio, se il cittadino ha un bonus gas per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette gas delle fornitura attivata nella nuova residenza;
- per i clienti indiretti (forniture centralizzate) il cambio di residenza può essere comunicato a SGAte solo al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
Cosa succede se il cliente passa da diretto a indiretto?
Al cliente domestico che cessa l'utilizzo della fornitura individuale e si serve solo di una fornitura centralizzata, viene interrotta l'erogazione del bonus come cliente diretto e viene data la possibilità di richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto, presentando il modulo A compilato nelle parti di suo interesse.
Cosa succede se il cliente passa da indiretto a diretto?
Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l'utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non può richiedere il bonus per la fornitura individuale fino al termine della validità del bonus perché ha ricevuto in anticipo, con il bonifico domiciliato, tutto l'importo di bonus per i 12 mesi di agevolazione.
Solo alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata il cliente può effettuare una nuova domanda di bonus per fornitura individuale, utilizzando il modulo A.
Cosa succede in caso di cambio del venditore di gas naturale?
In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.
Può essere interrotta l'erogazione del bonus?
Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione.
Se per esempio:
- I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- Il contratto di gas da "uso domestico" diventa "uso non domestico";
- Il contratto di gas naturale viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- viene installato un misuratore con una classe superiore a G6;
- il cliente diretto passa a cliente indiretto.
il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell'interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.
Aiutaci a migliorare la pagina
Cambia area tematica