Dichiarazione sostitutiva di Certificazione

 

COSA

Dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici sono stati sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Tutti i cittadini che devono attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) devono obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti Locali) e gli enti gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, AQP, ACI, Gestori di trasporti pubblici, ecc.) sono obbligati ad accettarle.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente.

 

 

COME

Per rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è necessario recarsi presso gli uffici comunali, ma possono essere liberamente utilizzati i modelli qui allegati.

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni ed i privati possono effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziara e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

 

COSA

Gli atti di notorietà sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è una dichiarazione che riguarda stati (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona. etc.), qualità personali (essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi, etc.) e fatti (avere subito danni a causa di una calamità naturale, etc.) che siano a diretta conoscenza dell'interessato, oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e che renda nel proprio interesse.


Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:

- i certificati medici
- i certificati sanitari
- i certificati veterinari
- i certificati di origine
- i certificati di conformità CE
- i certificati di marchi o brevetti.
Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

 

COME

Se la dichiarazione è rivolta ad una Pubblica Amministrazione, può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona o inviata per fax o per via telematica. In questo caso la firma non è soggetta ad autentica ma va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato.

La firma è soggetta ad autentica da parte di un pubblico ufficiale, se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato o in caso di riscossione da parte di terzi di somme di denaro erogate da amministrazioni pubbliche. Per l'autentica, l'interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale, portare una marca da bollo del valore vigente.

La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio può effettuare controlli sul contenuto del documento. In caso di falsa dichiarazione, il cittadino decade dai benefici ottenuti ed è denunciato all'Autorità Giudiziaria per avere dichiarato il falso.

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 445 del 28.12.2000 articoli 46 - 74 - 75 - 76

D.P.R. 445 del 28.12.2000 articoli 21 e 47


Modulistica Autocertificazione  

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