IL SINDACO rende noto l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari
in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni a tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici
Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 entro il 31 luglio 2023 presentando l'istanza online al seguente link
oppure consengnando il modulo direttamente all'ufficio protocollodal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello
Non Possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente
dello Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qulasiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione