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IL SINDACO rende noto l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

 in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni a tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici
Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 entro il 31 luglio 2023 presentando l'istanza online al seguente link 

 

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oppure consengnando il modulo direttamente all'ufficio protocollodal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

 

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello

 

 

Non Possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente
dello Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qulasiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione

 

 

 

 

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